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Sentenza della Corte di Cassazione penale n. 29683 del 2025

Contesto della vicenda e decisione della corte

Un cittadino aveva pubblicato, su una piattaforma di messaggistica (WhatsApp), la foto profilo di un’altra persona, in cui compariva anche la figlia minorenne della stessa, senza aver ottenuto alcun consenso.
La pubblicazione è avvenuta in un gruppo chiuso ma numeroso, con modalità tali da offendere la reputazione della persona ritratta e da esporre indebitamente l’immagine della minore.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per:

  • Trattamento illecito di dati personali (art. 167 d.lgs. 196/2003 e art. 10 GDPR – immagine come dato personale);
  • Diffamazione aggravata per mezzo di strumenti informatici (art. 595 c.p., comma 3).

🔹 Principi di diritto affermati

  1. L’immagine personale, anche se resa visibile in rete, non diventa “di pubblico dominio”: la sua diffusione richiede sempre il consenso dell’interessato.
  2. La pubblicazione della foto profilo altrui senza autorizzazione costituisce trattamento illecito di dati personali se idonea a ledere la dignità o la reputazione della persona.
  3. La presenza di un minore nell’immagine aggrava la condotta, poiché il danno alla dignità e alla riservatezza del minore è ritenuto autonomamente rilevante.
  4. La condivisione nei gruppi digitali o chat non attenua la responsabilità: WhatsApp o piattaforme simili non sono “spazi privati” in senso giuridico, ma luoghi di potenziale diffusione pubblica.

La Corte ha confermato:

  • pena di un anno e un mese di reclusione (con sospensione condizionale);
  • risarcimento danni e provvisionale di € 5.000 alla parte lesa;
  • riaffermazione del principio che anche le condotte “digitali” possono integrare reati di privacy e diffamazione.

Riferimento normativo

  • Art. 167 d.lgs. 196/2003 – Trattamento illecito di dati personali
  • Art. 10 GDPR (UE 2016/679) – Trattamento dei dati relativi all’immagine
  • Art. 595 c.p. comma 3 – Diffamazione aggravata tramite strumenti informatici
  • Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 29683/2025

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